www.judicium.it  

Eleonora Ballarino

 

Commento a Corte di Cassazione n. 5004/2004

 

 

 La sentenza che qui si commenta ha riconosciuto la giurisdizione italiana nei confronti della Repubblica Federale di Germania in relazione ad una domanda di risarcimento danni presentata in sede civile da un cittadino italiano, il quale in data 04/08/1944 (quindi nel corso dell’occupazione tedesca) era stato catturato da forze militari tedesche e deportato in Germania per essere utilizzato quale lavoratore forzato.

 La decisione affronta così il dibattuto tema dell’immunità degli Stati rispetto alla giurisdizione di altri Stati: nell’esame dei limiti alla giurisdizione infatti si è soliti prendere in considerazione la peculiare posizione dello Stato straniero, il quale tradizionalmente non può essere convenuto in un foro diverso dal proprio per atti compiuti nell’esercizio della sua sovranità.

Benché la sentenza che in questa sede si commenta non mostri di nutrire alcun dubbio in proposito[1], è stato osservato che l’esistenza della consuetudine in questione (ovvero il rispetto della stessa unitamente all’opinio iuris seu necessitatis) è tutt’altro che certa[2].

Quanto alla ragion d’essere di tale consuetudine - poi efficace nel nostro ordinamento in virtù dell’art. 10 della Costituzione (“l’Italia si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”), così da assumere ipso facto il rango di norma di rango costituzionale[3] -, essa viene generalmente rinvenuta nel principio par in parem non habet imperium, ovvero nel rispetto di un principio generale di uguaglianza ed indipendenza degli Stati[4].

Non vi è solo il principio ora menzionato, tuttavia: illustre dottrina[5] evidenzia infatti come le ragioni storiche dell’immunità siano essenzialmente da rinvenirsi nella generica ed assoluta immunità di cui godevano gli Stati (anche rispetto alla giurisdizione dei “propri” giudici): premesso che uno Stato non poteva essere convenuto davanti ai propri giudici, a maggior ragione ci si aspettava che ciò non potesse accadere avanti a giudici di un altro Stato[6].

In tempi in cui l’immunità assoluta dello Stato dalla giurisdizione è ormai venuta meno, soprattutto per il frequente atteggiarsi dello Stato quale soggetto privato, la ragione giuridica dell’immunità degli Stati rispetto alle giurisdizioni estere – pur con i limiti che si vedranno – viene individuata ancora nel principio par in parem non habet imperium, nel tentativo di favorire la cortesia e i buoni rapporti tra gli Stati[7].

 

Nell’ambito della menzionata consuetudine, l’esclusione della giurisdizione dello Stato straniero non riguarda l’universalità degli atti e comportamenti dello Stato, ma è limitata agli atti compiuti nell’esercizio dei propri poteri di sovranità, di talché lo Stato straniero così come qualsiasi soggetto potrà essere convenuto avanti ad un giudice italiano per tutti gli atti compiuti more privatorum.

A ciò si aggiunga che nulla vieta allo Stato di farsi attore avanti ad un altro Stato, anche in relazione a atti compiuti anche nell’esercizio della propria sovranità[8].

Al fine di valutare se quindi vi sia o non vi sia giurisdizione italiana (giacché è questo il profilo che qui interessa), si dovrà di volta in volta valutare l’esistenza di una posizione di supremazia in capo allo Stato straniero in relazione al singolo rapporto per cui è causa[9].

La distinzione ha solo lontanamente a che fare con la tradizionale distinzione tra atti di diritto pubblico e atti di diritto privato[10] e richiede invece un’attenta valutazione dell’avvenuto utilizzo o meno, da parte dello Stato convenuto, dei poteri di sovranità rispetto al caso concreto[11].

Nonostante l’apparente semplicità del principio, le applicazioni pratiche sono tutt’altro che univoche: ad esempio in materia di rapporto di lavoro subordinato, si esclude la giurisdizione italiana rispetto a rapporti di lavoro riguardanti dipendenti dei un consolato straniero, ritenendosi che il datore di lavoro agisca quale organo dello Stato e pertanto provvisto – nel caso concreto – di sovranità[12]. Laddove invece la controversia riguardi gli aspetti meramente economici[13] oppure mansioni che possono considerarsi solo ausiliarie delle funzioni istituzionali[14], lo Stato straniero viene parificato a qualsiasi altro soggetto potenzialmente convenuto avanti l’autorità giudiziaria italiana.

Quel che certamente rileva ai fini del presente esame è che si è soliti attribuire natura del tutto pubblicistica (e per l’effetto l’immunità dalla giurisdizione) all’attività bellica[15].

Da un punto di vista concettuale, giova sottolineare che si è escluso che nel quadro delineato si possa parlare di “immunità”, essendo tale concetto tradizionalmente riferito alla non applicabilità delle regole processuali in ragione di determinate qualità soggettive di una persona o di un ente: nel caso degli atti iure imperii compiuti dagli Stati stranieri invece l’assenza della giurisdizione segue ad un giudizio di irrilevanza rispetto allo Stato del foro[16], che non riguarda tanto il soggetto quanto il rapporto[17].

 

Come si è visto, nell’ambito del principio consuetudinario dell’immunità ristretta è normalmente incontestato che l’attività bellica è esercizio della sovranità dello Stato, escludendosi per l’effetto l’assoggettamento alla giurisdizione degli Stati stranieri gli atti compiuti nel corso dei conflitti o strumentalmente ad essi.

Il problema affrontato dalla sentenza che si commenta è essenzialmente quello del raffronto tra il visto principio – immunità per attività belliche – e il compimento di atti particolarmente gravi, quali ad esempio torture o deportazioni di civili.

Si evidenzia infatti la necessità[18] che la consuetudine relativa ll’immunità ceda il passo  all’esercizio della giurisdizione allorché lo Stato straniero è citato in giudizio per le conseguenze civilistiche di violazioni di norme di jus cogens ed in particolare dei diritti umani: di ciò dà atto la stessa Corte nella sentenza che si commenta (par. 7: “il problema che si pone, infatti, è quello di accertare se l’immunità dalla giurisdizione possa operare anche in presenza di comportamenti che, a differenza di quelli considerati nel precedente paragrafo, assumono connotati di estrema gravità, configurandosi, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, quali crimini internazionali”), laddove evidenzia come il riconoscimento dell’immunità in questi casi finirebbe con l’ostacolare la tutela dei valori cui è preposta la previsione dei cosiddetti crimini internazionali.

Ma v’è di più!

La Corte evidenzia infatti come all’antica distinzione tra atti di gestione e atti d’imperio si vada sostituendo l’adozione di un diverso criterio, che attribuisce rilevanza decisiva (ai fini dell’esistenza della giurisdizione) al fatto che l’illecito sia stato compiuto in tutto in parte nel territorio i cui giudici sono chiamati a decidere della controversia. A riprova di ciò, leggiamo al par. 10.1 della sentenza copiosi riferimenti giurisprudenziali e normativi: osserviamo anche, tuttavia, che dovendo sussistere la giurisdizione (e non potendo essa essere invocata per il solo timore che lo Stato convenuto non sia giudicato correttamente dai “suoi” giudici…), nei casi quali quello oggetto della presente sentenza ricorre un qualche riferimento allo Stato del foro.

Ed in particolare, con riferimento al caso concreto del Ferrini, l’illecito può dirsi realizzatosi almeno in parte in Italia, risultando che il danneggiato era stato “prelevato” dall’Italia, ovvero che un anello della catena causale dell’evento si è svolto nel territorio soggetto alla giurisdizione italiana.

 

Tra i precedenti citati dalla Cassazione a sostegno dell’innovativo orientamento, il caso Al Adsani[19] riguardava un pilota di aerei, cittadino del Regno Unito e del Kuwait, arruolato nell’esercito del Kuwait e torturato da uno sceicco iracheno per avere condotto attività di resistenza anti-irachena; il Sig. Al Adsani, dopo essere rientrato nel Regno Unito, qui intraprendeva contro lo Stato del Kuwait un giudizio civile per il risarcimento dei danni patiti per le lesioni personali, sentendosi eccepire dalle Corti inglesi il difetto di giurisdizione sulla base di una legge interna contenente per l’appunto l’espressione del noto e già visto principio di diritto internazionale.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, investita della questione, pur riconoscendo che il divieto di tortura è norma imperativa di diritto internazionale, ha affermato che non sussisterebbero “negli strumenti internazionali, nelle decisioni giudiziarie o in altri elementi in suo possesso” elementi atti ad escludere l’applicazione del noto principio relativo all’immunità.

Nel medesimo raffronto tra immunità e violazione dei diritti umani, nel caso Al Adsani apparentemente l’immunità ha la meglio. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto nella vicenda del Ferrini, l’evento generativo del danno si era svolto integralmente nel territorio del Paese convenuto, ciò che consente quindi a contrario di ritenere non applicabile al caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte il principio dell’immunità (nel caso arrivato ai giudici di legittimità infatti la violazione dei diritti umani era stata in parte commessa in Italia).

Ancora diverso lo scenario sia in fatto che in diritto della sentenza emessa nel caso Pinochet, relativa sempre a ipotesi di tortura, ma avente ad oggetto la responsabilità penale (e non quella civile) di un capo di Stato (e non di uno Stato) che si trovava materialmente nel territorio dello Stato in cui era stato intrapreso il procedimento.

Quanto al caso McElhinney[20], in esso la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la giurisdizione dei giudici irlandesi in relazione a danni asseritamene causati da un militare del Regno Unito che, di stanza alla frontiera con l’Irlanda del Nord, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco, uno almeno dei quali esploso in territorio irlandese. La Corte osserva che le limitazioni all’accesso alla giustizia sono ben possibili per l’appunto allo scopo di adeguarsi ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, e che una limitazione all’immunità in relazione agli atti compiuti da uno Stato straniero nel territorio del foro avrebbe senso solo con riferimento ai danni assicurabili e prevedibili (così ad esempio in materia di RC auto).

 

Elaborando tutto quanto sopra, con ampi riferimenti anche alla legislazione straniera[21], ma in sostanza ad avviso di chi scrive adeguandosi all’evolvere del tempo ed al venir meno di qualsiasi accenno di potere assoluto in capo agli Stati moderni, la Corte ha quindi escluso che la Repubblica Federale tedesca possa invocare il difetto di giurisdizione, nella misura in cui siano invocate in capo ad essa responsabilità per il compimento di atti illeciti che – benché relativi ad operazioni belliche – si sono materializzati quali violazioni dei diritti dell’uomo. La Corte ovviamente nulla dice quanto all’esistenza del diritto ed alla proponibilità della domanda, sul che si attendono le valutazioni dei giudici di merito[22].

 



[1]l’esistenza di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri e la sua operatività nel nostro ordinamento […] non sono revocabili in dubbio” (par. 5)

[2] Si vedano in particolare i numerosi spunti – anche giurisprudenziali – offerti da MONTELLA, La giurisdizione sugli stati stranieri nella giurisprudenza italiana (1946-1970), in RDIPP 1971, pp. 306 ss. Notiamo sommessamente che ad ulteriore conferma dell’indimostratezza dell’assunto sta ad esempio la tutt’altro che unanime adesione che ha avuto la Convenzione europea sull’immunità degli Stati del 16/05/1972, alla quale – tra gli altri – il nostro Paese non ha aderito.

[3] E, per l’effetto, qualsiasi legge ordinaria in contrasto sarà costituzionalmente illegittima per violazione del medesimo art. 10: cfr. Corte Cost. sent. 48 del 12/06/1979

[4] Cass. SS UU, 1919/1960

[5] BALLADORE PALLIERI, Diritto internazionale pubblico, Milano 1948, p. 289

[6] Sin invoca a tal proposito il principio della buona fede: cfr Trib. Roma 28/01/1952, in MONTELLA, op. cit., p. 111; viene tuttavia in considerazione anche la  reciprocità, una volta che si sia scesi dal piedistallo della consuetudine internazionale…

[7] Pressoché testuale Corte Europea dei diritti dell’uomo, sent. 21/01/2001 nel caso Al Adsani- Regno Unito, in Riv. Int. Dir. Dell’uomo 2002, p. 222; idem nel caso McElhinney

[8] MANDRIOLI, Diritto processuale civile, par 32. Si veda anche la citata Convenzione europea sull’immunità degli Stati, che all’art. 1 dispone “uno Stato contraente attore o interveniente in un procedimento dinnanzi ad un tribunale di un altro Stato contraente si assoggetta, per il procedimento così avviato, alla giurisdizione dei tribunali di questo Stato

[9] e non all’attività complessiva nel quale il rapporto si inquadra: LUZZATTO, Stati stranieri e giurisdizione nazionale, Milano 1972, p. 293. Questione interessante, e non molto dibattuta, è se la valutazione in parola – sulla natura “imperativa” o meno dell’atto – debba essere effettuata secondo la legge del giudice o secondo principi generali di diritto internazionale: a tal proposito pare senz’altro sensato il riferimento alla legge del foro (si pensi al caso – realmente accaduto – dell’allora Unione sovietica, convenuta in giudizio per responsabilità contrattuale, che tentava di far valere il difetto di giurisdizione essendo l’attività commerciale in URSS attività di diritto pubblico).

[10] Anche se è piuttosto frequente l’equivoco: si veda anche BALLADORE PALLIERI, Diritto internazionale pubblico, Milano 1948 p. 256 ss

[11] CONFORTI, Diritto internazionale pubblico, Napoli 2002, p. 251, suggerisce che in caso di dubbio si debba scegliere per l’immunità piuttosto che per la sottoposizione dello Stato straniero alla giurisdizione, costituendo la seconda un’eccezione alle regola.

[12] Cass. SS UU 666/1986, in FI 1986, I, 598

[13] Cass 119/1999, in Guida al diritto 20/1999, p. 55

[14] Cass  SS UU 395/1999

[15] Si vedano gli ampi riferimenti giurisprudenziali in MONTELLA, op. cit., p.320. Di recente la giurisprudenza ha confermato che l’immunità per attività bellica può essere intesta in senso assai ampio, nel senso che l’attività  può anche non essere strettamente legata ad un conflitto in corso: “l’attività di addestramento di velivoli alla guerra in funzione difensiva, che, secondo le previsioni del Trattato del Nord Atlantico stipulato a Washington il 4 aprile 1949, gli Stati Uniti d’America effettuano nel territorio italiano, nell’interesse comune dei due Stati oltre che degli altri aderenti alla N.A.T.O. e a tutela della loro sovranità, è attività iure imperii, in quanto tale sottratta alla giurisdizione italiana”: Cass.  SS UU 530/2000 in FI 2000, I, 3394

[16] LUZZATTO, Op. cit., p. 294: il fenomeno sarebbe quindi più simile a quanto accade in caso di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla pubblica amministrazione, piuttosto che al caso del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero (quando la cittadinanza era criteri di collegamento, va da sé).

[17] Esiste invece una vera a propria immunità con riferimento agli atti esecutivi: vedi L.  1263/1926

[18] CONFORTI, op. cit., p. 253

[19] Cit., nota 7

[20] La si veda ll’indirizzo URL http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?item

[21] Tra gli altri, merita particolare menzione il Foreign Sovereign Immunitiy Act degli U.S.A. (lo si veda in International legal material 1976, 1388), al quale è stato poi introdotto un emendamento  nel senso di escludere l’immunità allorché lo Stato straniero sia invocato in giudizio per lesioni cagionate da tortura o assassinio, il tutto però limitatamente ad un elenco di Stati che siano ritenuti sponsor di attività terroristiche degli U.S.A. stessi…

[22] I quali dovranno in particolare prendere in esame il problema della prescrizione, che immaginiamo sarà risolto come nel recente caso Priebke.